top of page

Termini e Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

 

1. Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito specificato:

• “Fornitore”: la Favile Consulting di Fabio Vincenzo Lepre, con sede legale sita in Treviso (TV) - 31100, alla via Cavini n° 30, P.IVA 07764271214

• “Società”: persona giuridica che effettua un Ordine di Acquisto per acquistare Beni o ottenere Servizi dal Fornitore in base all’Accordo, accettando le presenti Condizioni Generali quali parte integrante e sostanziale degli Ordini di Acquisto di volta in volta emessi al fornitore;

• “Affiliata”: qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo di una delle Parti, tale controllo essendo esercitato tramite la titolarità, diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di tale persona giuridica/entità;

• “Parte”: singolarmente il Fornitore o la Società, a seconda dei casi;

• “Parti”: congiuntamente il Fornitore o la Società;

• “Condizioni Generali”: le presenti condizioni generali di acquisto, che disciplinano i termini e le condizioni per l’acquisto di Beni e/o forniture di Servizi da un Fornitore in esecuzione degli Ordini di Acquisto di volta in volta emessi dalla Società;

• “Beni”: beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore alla Società;

• “Servizi”: prestazioni d’opera e/o prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore alla Società;

• “Ordini di Acquisto”: ordini di acquisto di Beni o di fornitura di Servizi emessi dalla Società nei confronti del Fornitore;

• “Accordo”: accordo perfezionatosi tra le Parti in base alle presenti Condizioni Generali ed ai relativi Ordini di Acquisto emessi dalla Società nei confronti del Fornitore per l’acquisto da parte della Società di Beni e/o Servizi del Fornitore; le Condizioni Generali e gli Ordini di Acquisto costituiscono l’integrale manifestazione degli accordi intervenuti fra le Parti in merito alle materie ivi contemplate;

• “Specifiche Tecniche": qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, documenti, disegni, modelli, campioni, prototipi, filmati, fotografie, renderings, di volta in volta comunicate per iscritto dalla Società al Fornitore o confermate per iscritto dalla Società;

• “Risultati”: tutti i risultati dell’attività creativa e inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione o quale risultato dei Servizi, ivi inclusi progetti, invenzioni, dati, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampi;

• “Informazioni Riservate”: s’intendono, congiuntamente, (i) qualsiasi nota, studio od altro documento, commerciale o di altra natura, fornito, in qualsiasi forma dal Fornitore (ii) ed i Risultati; (iii) qualsiasi informazione, commerciale o di altra natura, relativa alla Società, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto della Società al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza;

• “Evento di Forza Maggiore” evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà e al di fuori del controllo della Parte che lo invoca, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, atti di terrorismo, sommosse e agitazioni civili, guerre, scioperi a carattere nazionale, catastrofi naturali, incendi, epidemie e pandemie, impossibilità di ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

2. Ambito di applicazione

2.1. Le Condizioni Generali e l’Ordine di Acquisto emesso nei confronti del Fornitore dalla Società costituiscono parte integrante ed essenziale dell’Accordo. Le Condizioni Generali troveranno sempre applicazione, fatto salvo il caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto che disciplini diversamente termini e condizioni di fornitura di determinati Beni e/o Servizi da parte del Fornitore alla Società; in tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita.

2.2. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l’acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali relative ai Servizi e, viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni relative specificamente solo all’acquisto di Beni.

3. Emissione degli Ordini di Acquisto

3.1. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere effettuati sul sito web del Fornitore o emessi in forma scritta e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
- numero d’ordine;
- Beni e/o Servizi oggetto del relativo Ordine di Acquisto;
- prezzi, condizioni di fatturazione, modalità e termini di pagamento;

Pertanto, le Condizioni Generali fanno parte dell’Ordine di Acquisto a tutti gli effetti; eventuali condizioni particolari di acquisto pattuite tra le Parti in deroga alle presenti Condizioni Generali dovranno essere esplicitamente ed espressamente riportate nell’Ordine di Acquisto stesso.

3.2. Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta pervenuti al Fornitore tramite acquisto da parte della società sul sito web del Fornitore. Gli Ordini di Acquisto non si considereranno accettati e non diverranno vincolanti per le Parti nel caso in cui il Fornitore invii alla Società una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di giorni 5 (cinque) di calendario dall’invio dello stesso. Rimane inteso che laddove il Fornitore accetti l’Ordine di Acquisto della Società tramite l’inizio della fornitura dei Servizi, l’Accordo si intende perfezionato tra le Parti.

3.3. Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una proposta contrattuale da parte del Fornitore alla società, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell’invio dell’Ordine di Acquisto al Fornitore da parte della Società senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale proposta.

3.4. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

3.5. La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le proposte contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le proposte contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto fatto salvo la presenza, nelle proposte contrattuali di una specifica di deroga alle condizioni generali che dovrà essere accettata per iscritto dalla Società.

3.6. Il Fornitore fornirà i Beni e/o presterà i Servizi agendo come un operatore indipendente e non come collaboratore commerciale della Società; nulla di quanto contenuto nell’Accordo è volto a costituire una partnership, una joint venture o un rapporto di lavoro tra le Parti. Il Fornitore darà esecuzione all’Accordo in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società.

3.7. Nel caso in cui un Ordine di Acquisto o i documenti ivi richiamati prevedano lo svolgimento di Servizi secondo un piano di lavoro strutturato per fasi, le Parti si riservano il diritto di decidere, al termine della prima fase preliminare, se procedere o meno con le fasi successive alla prima. Il Fornitore svolgerà tali fasi successive alla prima e la Società verserà il relativo corrispettivo delle suddette fasi solo a seguito di autorizzazione scritta di entrambe le parti a procedere con le fasi successive. Resta inteso che la Società verserà i corrispettivi della fase preliminare anche se le Parti non daranno seguito all’esecuzione delle fasi successive.

4. Recesso

4.1. Il Fornitore avrà diritto di recedere in ogni momento dall’Accordo, anche in deroga all’art. 1373, c.1, C.C., qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che:
- a) sia venuta meno l’idoneità tecnica dei tecnici o professionisti della Società per effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi;
- b) la Società si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l’effettuazione regolare dei pagamenti per fornitura di Beni o Servizi ed particolare quando:
- i) nei confronti della Società risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive;
- ii) la Società versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori o sia dichiarato fallito od assoggettato o ad una procedura concorsuale;
- iii) la Società cessi o minacci di cessare il corso ordinario della propria attività;
- iv) la Società non riesca a fornire, a fronte di richiesta del Fornitore, adeguate garanzie circa l’esecuzione dell’Accordo.

 4.2. La Società avrà diritto di recedere in qualsiasi momento dall’Accordo inviando comunicazione in forma scritta tramite lettera raccomandata, posta elettronica certificata o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta all’indirizzo fisico o virtuale del Fornitore. In caso di recesso o annullamento degli Ordini di Acquisto di servizi o piani a pagamento sono previste le penali come pubblicate sul sito web del fornitore nella scheda relativa ad ogni servizio e comunque non superiori al 30% del costo totale del servizio, per i piani a pagamento non superiori al 30% del costo totale del piano.

5. Modalità di consegna ed esecuzione

5.1. Il Fornitore deve garantire che la qualità dei beni o dei servizi erogati corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto e quanto descritto nelle schede dei servizi e piani a pagamento del suo sito web.

5.2. La Società deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna di tutta la documentazione richiesta dal Fornitore per l’erogazione dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziale nell’interesse delle parti). Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare di procedere con l’erogazione dei Servizio se la documentazione richiesta non sia consegnata da parte della Società al Fornitore entro i termini pattuiti e di addebitare alla Società eventuali spese sostenute relative al periodo di ritardata consegna.

5.3. Le attività di verifica, ispezione, controllo e monitoraggio dei consumi degli impianti o qualsiasi altra attività connessa eseguita dal Fornitore presso la sede della Società, dovranno avvenire sempre in presenza di tecnici specializzati della Società che metterà a disposizione le attrezzature necessarie e fornirà l’assistenza per garantire la sicurezza e l’agio del personale della Società e del Fornitore, nei limiti del ragionevole e come concordato in buona fede tra le Parti.

5.4. Il Fornitore, nel caso in cui la Società non sia provvista di propri tecnici specializzati o di fiducia o delle attrezzature necessarie per adempiere a quanto riportato nell’art. 5.3, si trovi obbligato al ricorso di subfornitori per l’esecuzione di servizi, rimarrà responsabile in via solidale con questi ultimi nei confronti della Società della corretta esecuzione delle attività loro affidate e dell'osservanza, da parte dei predetti subfornitori, degli obblighi previsti dall’Accordo in capo al Fornitore. Resta espressamente inteso che il ricorso a subfornitori potrà comportare per la Società un incremento dei corrispettivi di cui all’ Accordo e alcun onere economico o costo di qualsiasi genere potrà essere imputato in capo al Fornitore. 

5.5. Il Fornitore, per sottoscrivere i nuovi accordi con le società di fornitura di energia elettrica e gas pervenuti a seguito di una rinegoziazione delle Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura (CTE), si avvale di una procura speciale in carta semplice sottoscritta dal rappresentante legale della Società. La procura è un istituto disciplinato dagli articoli 1387 e seguenti del Codice civile, avente ad oggetto la rappresentanza volontaria. Gli atti compiuti da parte del rappresentante avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del rappresentato (articolo 1388 del Codice civile).

5.6. La Società, per la sua rappresentanza da parte del Fornitore con le società di fornitura di energia elettrica e gas, potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, che gli accordi siano sottoscritti dal Fornitore solo in presenza di una procura speciale notarile. Resta espressamente inteso che la scelta da parte della Società di procedere alla richiesta della procura speciale notarile potrà comportare per la Società un incremento dei corrispettivi di cui all’ Accordo e alcun onere economico o costo di qualsiasi genere potrà essere imputato in capo al Fornitore. 

6. Prezzi e pagamenti

6.1. I prezzi dei Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sono indicati sul sito web del Fornitore e saranno indicati negli Ordini di Acquisto. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, se i prezzi saranno stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

6.2. Il prezzo stabilito è omni-comprensivo dell’IVA e altri oneri fiscali applicabili.

6.3. Rimane inteso che i compensi per eventuali sub-fornitori, ove mai la società non disponga di propri tecnici specializzati o di fiducia, sono esclusi dal prezzo di acquisto di Beni e/o Servizi come specificato al punto 5.4 delle presenti Condizioni Generali.

6.4 Rimane inteso che i compensi per eventuali atti notarili per la stipula della procura speciale sono esclusi dal prezzo di acquisto di Beni e/o Servizi come specificato al punto 5.6 delle presenti Condizioni Generali

6.5. Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti.

6.6. Qualsiasi altro costo o spesa supplementari non specificato in queste condizioni generali, dovrà quindi essere accettata per iscritto da parte della Società.

7. Assicurazione

7.1. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti della Società, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla fornitura dei Beni e/o dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore degli stessi.

7.2. Su richiesta della Società, il Fornitore metterà a disposizione copia della polizza assicurativa di cui all’art. 12.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.

8. Forza maggiore

8.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali ritardi o omissioni nell'esecuzione di qualsiasi obbligo ai sensi delle Condizioni Generali e/o dell’Accordo, laddove tale ritardo o omissione sia dovuto ad un Evento di Forza Maggiore. Laddove dovesse venire a verificarsi un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita si impegna a:
- a) informare tempestivamente e comunque non oltre il termine di giorni 30 (trenta) l'altra Parte del verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore;
- b) attuare ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo dell’Evento di Forza Maggiore e per riprendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell’Accordo.
Ciascuna Parte avrà il diritto di dichiarare risolto l’Accordo se l'Evento di Forza Maggiore si protrarrà per più di 30 (trenta) giorni lavorativi (da intendersi come qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o festività in Italia). Resta dunque inteso che la possibilità per una Parte di dichiarare risolto l’Accordo ai sensi del presente articolo opererà unicamente laddove gli eventuali ritardi o omissioni dell’altra Parte nell'esecuzione di qualsiasi obbligo ai sensi dell’Accordo si protraggano per più di 30 (trenta) giorni lavorativi. In caso di tale risoluzione nessuna delle Parti avrà il diritto di chiedere alcun risarcimento nei confronti dell'altra.

9. Trattamento dei dati personali

9.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e della gestione amministrativo-contabile dell’Accordo, ciascuna Parte potrà comunicare all’altra Parte dati personali come definiti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018. I Dati Personali del Fornitore saranno trattati a norma di legge, secondo l’informativa pubblicata sul sito istituzionale della Società https://www.favileconsulting.com/informativa-sulla-privacy

10. Durata delle Condizioni Generali

10.1. Le presenti Condizioni Generali rimangono in vigore fino a revoca e/o modifica delle stesse comunicate per iscritto da parte del Fornitore alla Società, e comunque fino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

11. Disposizioni Generali

11.1. Nessuna modifica, integrazione e/o deroga alle Condizioni Generali e/o all’Accordo e ai suoi allegati potrà essere produttiva di effetti e vincolante per le Parti, se non risultante da accordo scritto.

11.2. L’eventuale invalidità e/o inefficacia sopravvenuta di una o più clausole contenute nelle Condizioni Generali e/o nell’ Accordo non determinerà l’invalidità degli stessi nel loro complesso, che rimarranno validi per le parti ancora efficaci. Le Parti convengono sin d’ora di ricercare in buona fede un accordo per sostituire le pattuizioni invalide o inefficaci con altre valide, il cui contenuto consenta di conseguire gli scopi di quelle invalide e/o inefficaci nella misura più ampia possibile.

11.3. Nessuna rinuncia a termini, previsioni o condizioni delle Condizioni Generali e/o dell’Accordo, sia per fatti concludenti che per altro, in uno o più casi, dovrà essere considerata o interpretata come una definitiva rinuncia a tale termine, previsione o condizione delle Condizioni Generali e/o dell’Accordo medesimi.

12. Legge applicabile, risoluzione delle controversie e Foro competente

12.1. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, le Condizioni Generali, gli Ordini di Acquisto e l’Accordo sono disciplinati dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale del Fornitore.

12.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle Condizioni Generali, agli Ordini di Acquisto ed all’Accordo, comprese quelle inerenti alla loro validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione.

12.3. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Treviso (TV).

bottom of page